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L'ISTITUTO PER
LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 17
febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del ruolo
nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai
veicoli a motore ed ai natanti, soggetto alla disciplina della legge 24 dicembre
1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli
stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 9
settembre 1992, n. 562, recante modalita' per l'iscrizione nel predetto ruolo
nazionale dei periti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizazione delle norme concernenti l'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di intresse collettivo - ISVAP - e, in particolare,
l'art. 1, comma 1, che dispone, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle
competenze gia' attribuite dalla legge 17 febbraio 1999, n. 166, al Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di intresse collettivo n. 1203 del 28 guigno 1999 che ha disciplinato,
tra l'altro le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' prevista
dall'art. 5, comma 1, lettere e) della legge 17 febbraio 1992, n. 166;
Ritenendo di dover indire una sesione di esame di idoneita' per il 1999;
Dispone;
Art. 1
Prova di idoneita'
e requisiti per l'ammissione
1.
E' indetta una sessione di esame di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo
nazionale dei periti assicurativi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera e)
della legge 17 febbraio 1999, n. 166.2. Per l'ammissione all'esame e' richisto
il prossesso dei requisiti indicati all'art. 5, lettere a), b) e c), della
legge 17 febbraio 1999, n. 166, il titolo di studio richiesto e' il diploma di
istruzione secondaria superiore o di laurea, ovvero, in mancanza del titolo di
studio idoneo, il possesso del requsito di cui all'art. 16, comma 2, della
stessa legge n. 166/92, accertato con provvedimento dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP.
Art. 2
Domanda di
ammissione
1.
la domanda di ammissione alla prova, redatta in carta legale, deve pervenire
all'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
intresse collettivo - Servizio Albi - Esame Periti - Via del Quirinale, 21 -
00187 ROMA, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorre
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana - 4° serie
speciale "Concorsi ed esami".
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche
se spedita a mezzo di racomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
3. Nella domanda di ammissione all'esame i candidati dichiareranno:
a)
cognome e nome,
b) luogo e data di nascita,
c) codice fiscale,
d) domicilio e numero telefonico per eventuali comunicazioni,
e) titolo di studio posseduto, ovvero, in mancanza di titolo di
studio idoneo, il possesso del requisito di cui all'art. 16 della legge 17
febbraio 1999, n. 166, accertato con provvedimento ministeriale o
dell'ISVAP, del quale devono essere indicati il numero di protocollo e la
data,
f) il possesso dei seguenti requisiti:
1-essere
cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea,
ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica Italiana a
condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai
cittadini italiani, salvo caso degli apolidi;
2-godere dei diritti civili;
3-non avere riportato condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede
pubblica. contro l'economia pubblica, l'indistria ed il commercio, contro
il patrimonio, o per altro delittonon colposo per il quale sia comminata
la pena della reclusione non inferiore nel minimo due anni o nel
massimo a cinque anni, o per reato di omesso versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici
di durata superiore a tre anni (salvo che sia interventuta la
riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'autorita'
giudiziaria che l'ha disposta);
4-non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia interventuta la
riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'autorita'
giudiziaria che l'ha disposta.
4.
Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non sono prese
in considerazione.
5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente d inesatte indicazioni del recapito da parte del
richiedente l'ammissione alla prova, o da mancata oppure tardiva comunicazione
di cambiamento dell'indirizo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ISVAP stesso, ne per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
Art. 3
Prove di esame e
loro svolgimento
1.
L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 4, consiste in una
prova scritta ed in una prova orale.
2. La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le
garanzie e le modalita' previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, mediante compilazione, a scelta della commissione
saminatrice, di una relazione tecnica, ovvero di un questionario attinente
l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dai natanti. La prova mira ad
accertare il possesso dei requisiti di professionalita' necessari per
l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento valido.
4. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
scritta viene indicato in calce alla traccia della relazione tecnica ovvero
del questionario.
5. Dell'esito della prova e' data comunicazione scritta ai candidati.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato nella
prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.
7. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla commissione per
lo svolgimento dlla stessa.
8. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con
l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova, sottoscritto dal presidente
e dai due segretari della commissione, e' pubblicato alla fine di ogni seduta
nei locali dell'ISVAP.
9. A ciascun candidato risultato idoneo e' inviata apposita
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4
Programma d'esame
1.
Il programma d'esame verte su materie giuridiche e tecniche.
2. In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
a) elementi di
diritto e di procedura civile e penale;
b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice
della circolazione)
3.
Le nozioni tecniche riguardano:
a) elementi di
fisica e di meccanica;
b) elementi di topografia e di fotogrammetria;
c) elementi di estimo;
d) veicoli a motore e natanti.
4.
la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra e' comprovata con
particolare3 riguardo ai seguenti argomenti:
A. Nozioni
giuridiche
1) ELEMENTI
DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
a) definizione
responsabilita';
b) nesso causale;
c) regime della prova;
d) consulenza tecnica e perizia;
2) CENNI DI
DIRITTO E TECNICA DELLE ASSICURAZIONI
a) ruolo
nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992)
b) assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti (legge n. 990/69 e
successive modifiche)
c) convenzione indennizzo diretto; accordo terzi estranei; accordo
tamponamenti multipli;
d) assicurazione di diritto della circolazione (codice della strada e
della navigazione).
B. Nozioni
Generali:
1) ELEMENTI
DI FISICA E MECCANICA:
a) elementi di
meccanica dei corpi rigidi:
1) unita' di misura,
2) forza e massa,
3) lavoro e potenza,
4) energia cinetica,
5) composizione, scomposizione ed equilibrio delle forze,
6) baricentri,
7) momenti di inerzia, centrifughi e centripedi,
8) cinmatica,
9) moto di un corpo rigido,
11) urti,
12) attriti,
13) aderenza,
14) durezza.
b) elementi di termometria e calorimetria:
1) calore e temperatura,
2) dilatazione tecnica,
3) isolamento termico nei veicoli.
c) materiali e loro proprieta':
1) resistenza dei materiali,
2) sollecitazioni semplici e composte,
3) carico di rottura, di sicurezza e fatica,
4) nozioni di tecnologia : materiali metallici e non metallici, ferrosi e
non ferrosi, leghe, materie plastiche, vernici, trattamenti termici,
saldature, strumenti di misura e di controllo.
d) elementi di fuidodinamica:
1) lubrificati e sistemi di lubrificazione,
e) elementi di elettrotecnica e di elettronica:
1) unita' di misura,
2) correnti elettriche (continue ed elternate),
3) legge di OHM,
4) forze elettromotrici in un circuito semplice,
5) condensatori, pile ed accumulatori,
6) classificazione delle macchine elettriche,
7) nozioni generali di elettronica.
2) ELEMENTI
DI TOPOGRAFIA E DI FOTOGRAMMETRIA
a) nozioni di
topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento del sinistro
stradale e nautico,
b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici di un sinistro: metodologie
e attrezzature.
3) ELEMENTI
DI ESTIMO:
a) accertamento
e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
dei natanti: stima per differenza di valori, con il metodo sintetico a
corpo, analitica: attraverso il calcolo del valore di realizzo del
relitto,
b) prontuari del tempo di riparazioni,
c) metodi per la determinazione del costo orario della mano d'opera,
d) analisi di un incidente stradale e di un incidente nautico,
e) perizia astimativa: redazioni e considerazioni,
f) stima dei danni da furto e da incendio,
g) fermo tcnico,
h) criteri di elaborazione delle stime dei danni da imbarcazioni da
diporto.
4) VEICOLI
A MOTORE E NATANTI:
a) parti
strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura,
b) motori con alimentazione a benzina, a metano, a gas, motori diesel,
motori elettrici,
c) organi meccanici, elettrici ed elettronici,
d) componenti non funzionali al movimento,
e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti,
f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di
carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni e i
controlli,
g) generalita' sulle costruzioni nautiche: materiali d'uso,
h) caratteristiche della struttura di una imbarcazione in relazione ai
materiali utilizzati,
i) sistemi di propulsione e di trasmissione del moto,
j) attrezzature elettriche ed elettroniche di un'imbarcazione.
Art. 5
Data e luogo della
prova scritta
1.
La prova scritta ha luogo in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, Via Aurelia
n. 617/619, il giorno 23 novembre 1999, alle ore 8.30.
2. Nella Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana - 4° serie
speciale "concorsi ed esami" - del 29 ottobre 1999 sara' comunicata
l'eventuale variazione del luogo e della data dell'esame,.
3. I candidati sono tentui a presentarsi, nel giorno e nell'ora
sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento valido.
Art. 6
Documentazione di
rito
1.
I candidati risultati idonei trasmettono all'ISVAP - Servizio Albi - Sezione
periti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo
comma dell'art. 3, i seguenti documenti:
a) dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, attestante la cittadinanza, la residenza, l'assenza di
condanne penali, l'esistenza di sentenza di riabilitazione (indicandone la
data e l'autorita' giudiziaria che l'ha disposta), titolo di studio, con
l'indicazione della data del suo conseguimento, nonche' l'Istituto o dell'Universita'
presso il quale e' stato conseguito, ovvero, in mancanza di titolo di studio
idoneo, data e numero di protocollo del provvedimento ministeriale o
dell'ISVAP, con il quale e' stato accertato il possesso del requisito di cui
all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/92.
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 2 del decreto del Presidente
della repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il godimento dei
diritti civili e l'inesistenza di dichiarazione di fallimento (ovvero, in
caso di dichiarazione di fallimento, l'esistenza di sentenza di
riabilitazione, indicandone la data e l'autorita' giudiziaria che l'ha
disposta).
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